Il 29 gennaio 2014 il Gran Consiglio, attraverso una modifica
dell’art. 4 della Legge sui cani, ha trasferito la competenza di riscuotere la tassa annuale sui cani dal Cantone ai Comuni. Desideriamo a questo riguardo spiegarvi questo trasferimento di competenza.
Due sono le ragioni principali che hanno portato alla modifica legislativa in oggetto. Da una parte, le autorità locali dispongono di informazioni più dirette e circostanziate sulla detenzione di cani all’interno della propria giurisdizione e sui cambiamenti che intervengono in seguito ai cambiamenti di domicilio dei detentori o ai mutamenti nella detenzione, ciò che permette maggiore celerità e possibilità di controllo nella riscossione della tassa sui cani.
La seconda ragione si riferisce alla nuova competenza attribuita ai Comuni di determinare autonomamente l’importo della tassa, tra un minimo di fr. 50.-- e un massimo di fr. 100.-- per cane all’anno, per meglio ossequiare il principio di copertura dei costi. L’attuale riversamento ai comuni di un importo fisso disattende infatti, almeno in parte, il principio di equivalenza, considerato che i costi generati dalla presenza e dalla gestione dei cani possono variare sensibilmente da un comune all’altro, in funzione ad esempio della sua natura (urbana o rurale) oppure della sua estensione. Considerato che la quota parte per il Cantone di fr. 25.-- rimane invariata, ne consegue ora la possiblità per i Comuni di stabilire la propria quota parte tra fr. 25.-- e fr. 75.--.